Art. 7

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 1 D. L. L. 22 giugno 1919, n. 1190; art. 3 R. D. 20 luglio 1919, n. 1414; art. 1 legge 8 ottobre 1920, n. 1479).

[2]I prestiti per gli scopi indicati al n. 1, lettere a) e c) dell'articolo 5 avranno la scadenza rispettivamente non oltre l'epoca del raccolto e della compiuta utilizzazione e trasformazione dei prodotti. I prestiti per acquisto di bestiame, macchine ed attrezzi agricoli avranno scadenza non superiore a 5 anni.

Testo vigente dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1922-04-09;932~art7 · fonte su Normattiva