Art. 7
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928. Leggi il testo vigente →
[2]I prestiti per gli scopi indicati al n. 1, lettere a) e c) dell'articolo 5 avranno la scadenza rispettivamente non oltre l'epoca del raccolto e della compiuta utilizzazione e trasformazione dei prodotti. I prestiti per acquisto di bestiame, macchine ed attrezzi agricoli avranno scadenza non superiore a 5 anni.
Testo vigente dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928 · versione 0 su Normattiva