Art. 70

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 3 D. L. L. 22 giugno 1919, n. 1190).

[2]La Cassa provinciale e' autorizzata ad istituire, previa approvazione del Ministero di agricoltura, agenzie e succursali in quei Comuni della provincia nei quali se ne manifesti il bisogno.

[3]I Monti frumentari e le Casse agrarie costituite sotto forma di ente morale funzionano come sezioni della Cassa Provinciale di credito agrario.

Testo vigente dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1922-04-09;932~art70 · fonte su Normattiva