Art. 70
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[1](Art. 3 D. L. L. 22 giugno 1919, n. 1190).
[2]La Cassa provinciale e' autorizzata ad istituire, previa approvazione del Ministero di agricoltura, agenzie e succursali in quei Comuni della provincia nei quali se ne manifesti il bisogno.
[3]I Monti frumentari e le Casse agrarie costituite sotto forma di ente morale funzionano come sezioni della Cassa Provinciale di credito agrario.
Testo vigente dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928 · versione 0 su Normattiva