Art. 72

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[1](Art. 7 legge 31 marzo 1904, n. 140).

[2]La mancanza dei mezzi di cui all'articolo precedente per la costituzione o la integrazione del patrimonio dei Monti frumentari i Comuni concederanno gratuitamente, per un periodo non maggiore di 10 anni, una estensione di terreno sufficiente a produrre la quantita' di grano occorrente per la dotazione del Monte.

[3]In tal caso la Giunta Provinciale Amministrativa, sopra parere favorevole del Consiglio comunale del luogo, ha facolta' di imporre agli abitanti del Comune la coltivazione gratuita del terreno, con le norme per le prestazioni in natura stabilite nel regolamento.

[4]Durante il termine della gratuita concessione, che potra' essere fatta anche da privati, il terreno destinato alla semina sara' esente dall'imposta e dalla sovrimposta fondiaria. L'imposta erariale per i terreni esentati andra' in deduzione del contingente e non sara' in nessun caso reimposta.

[5]La coltura del terreno sara' sotto la sorveglianza del Direttore della Cattedra ambulante circondariale, di cui all'articolo 32 della legge 31 marzo 1904, n. 140.

Testo vigente dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1922-04-09;932~art72 · fonte su Normattiva