Art. 73

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[1](Art. 1 legge 9 luglio 1908, n. 445).

[2]Le Casse agrarie possono costituirsi mediante trasformazione e fusione dei Monti frumentari e di opere pie di credito, ovvero per iniziativa dei Comuni, delle opere pie, di altri enti morali o di privati.

[3]Le Casse agrarie possono essere autorizzate a funzionare come Casse di risparmio esercenti il credito agrario, con le norme che saranno stabilite nel regolamento.

Testo vigente dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1922-04-09;932~art73 · fonte su Normattiva