Art. 74
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[2]Il Ministero per l'agricoltura aprira' ogni anno due concorsi a premi, uno fra i Consorzi agrari che si siano costituiti da almeno un anno, con un capitale iniziale interamente versato non minore di lire tremila; l'altro fra le Casse agrarie costituite, in qualsiasi forma, da almeno un anno.
[3]Per il conferimento dei premi alle istituzioni vincitrici dei concorsi suddetti e' stanziata nel bilancio del Ministero di agricoltura la somma di lire diecimila all'anno.
[4]Detti premi sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile.
Testo vigente dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928 · versione 0 su Normattiva