Art. 74

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[1](Art. 77 legge 31 marzo 1904, n. 140; art. 1 legge 9 luglio 1908, n. 445).

[2]Il Ministero per l'agricoltura aprira' ogni anno due concorsi a premi, uno fra i Consorzi agrari che si siano costituiti da almeno un anno, con un capitale iniziale interamente versato non minore di lire tremila; l'altro fra le Casse agrarie costituite, in qualsiasi forma, da almeno un anno.

[3]Per il conferimento dei premi alle istituzioni vincitrici dei concorsi suddetti e' stanziata nel bilancio del Ministero di agricoltura la somma di lire diecimila all'anno.

[4]Detti premi sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile.

Testo vigente dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1922-04-09;932~art74 · fonte su Normattiva