Art. 75
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[1](Art. 7 D. L. L. 22 giugno 1919, n. 1190).
[2]A partire dell'anno agrario 1919-920 la gestione dei poderi dimostrativi annesai alle Regie Cattedre ambulanti di agricoltura della Basilicata e' affidata alla Cassa provinciale, previo accertamento della consistenza delle singole aziende.
[3]Fermo restando il fine dimostrativo prescritto dalla legge 31 marzo 1904, n. 140, i poderi potranno essere ceduti in affitto od a colonia parziaria, o dati in utenza a miglioria agli agricoltori secondo un piano di utilizzazione redatto dal Direttore della Cassa provinciale e approvato dal Ministero di agricoltura, inteso il Direttore della Cattedra ambulante di agricoltura circondariale.
[4]Nel piano saranno determinate le norme par regolare il funzionamento delle stazioni di monta, dei depositi di macchine agrarie e dei vivai di piante arboree ed arbustive.
[5]I Direttori delle Cattedre ambulanti eserciteranno la sorveglianza tecnica sui poderi, presso i quali potra' essere ad essi riservato un appezzamento di terreno da destinarsi ad esperimenti di coltivazioni.
Testo vigente dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928 · versione 0 su Normattiva