Art. 77
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 maggio 1923 al 10 agosto 1928. Leggi il testo vigente →
[2]Alla formazione del capitale di ciascun Istituto e' destinata una somma eguale alla meta' dell'imposta erariale sui terreni iscritta nei ruoli pel 1905. Tale somma e' versata, su decreti del Ministro del Tesoro, dalla cassa dei depositi e prestiti a rate, secondo il bisogno, merce' anticipazioni da estinguersi, con l'interesse del 4 per cento, entro 25 anni.
[3]Il 30 per cento del tributo fondiario erariale sui terreni, riscosso nelle Provincie calabresi sulle rendite imponibili superiori a lire seimila, verra' iscritta in apposito capitolo del bilancio dell'entrata e in un corrispondente capitolo del bilancio della spesa del Ministero del Tesoro. Tele fondo sara' destinato alla estinzione delle anticipazioni versate dalla Cassa dei Depositi e Prestiti, a sensi del precedente comma, e al pagamento dei relativi interessi.
[4]Estinte le anticipazioni, la parte del tributo erariale di cui sopra sara' ogni anno, per ciascuna Provincia, versata ad aumento del capitale del rispettivo Istituto di credito agrario Vittorio Emanuele III.
[5]Se col compimento del nuovo catasto venga meno in tutto o in parte nelle Provincie calabresi il fondo destinato ed estinguere le anticipazioni fatte dalla Cassa dei Depositi e Prestiti, si provvedera' iscrivendo annualmente nel bilancio della spesa del Ministero del Tesoro le rate di ammortamento non ancora scadute.
[6]Con decreti del Ministro del Tesoro saranno concesse anticipazioni agli Istituti di credito agrario Vittorio Emanuele III fino alla concorrenza di dieci milioni per ciascun Istituto. Tali anticipazioni saranno accordate, su richiesta degli istituti stessi e previo parere favorevole del Ministero per l'agricoltura, a seconda dei bisogni debitamente accertati, e su di esse non sara' dovuto alcun interesse allo Stato per dieci anni dalla data dell'effettuato versamento. Dall'undicesimo anno in poi e per la durata di cinquanta anni sara' corrisposto l'interesse del due per cento, e dal ventunesimo al sessantesimo anno si provvedera' al rimborso con le norme che saranno fissate nel regolamento.
[7]2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 22 aprile 1923, n. 1047, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'articolo unico, comma 10) che "Restano ferme tutte le disposizioni contenute negli articoli 76, 77, 78, 79 e 80 del testo unico 9 aprile 1921, n. 932, in quanto non siano contrarie a quelle del presente articolo".
Testo vigente dal 21 maggio 1923 al 10 agosto 1928 · versione 3 su Normattiva