Art. 78
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[2]Le sedi di Catanzaro e di Cosenza della Sezione temporanea annessa all'Istituto di credito Vittorio Emanuele III, a sensi dell'articolo 17 della legge 25 giugno 1906, n. 255, per il servizio dei mutui ipotecari a favore dei danneggiati dai terremoti degli anni 1905 e 1907 sono amministrate rispettivamente dagli Istituti di credito agrario Vittorio Emanuele III di Catanzaro e di Cosenza.
[3]Il patrimonio della Sezione temporanea, ultimata la concessione dei mutui in corso ed eseguito l'accantonamento di una somma corrispondente all'ammontare dei mutui richiesti dai danneggiati dei Comuni e delle frazioni che debbono per legge essere ricostruiti in nuova sede, sara' ripartito in eguale misura fra gli Istituti di credito agrario Vittorio Emanuele III di Catanzaro e di Cosenza e destinato ad aumento del patrimonio degli Istituti medesimi.
[4]La somma accantonata a sensi del precedente capoverso sara' ripartita fra gli Istituti di credito agrario Vittorio Emanuele III di Catanzaro e di Cosenza, e versata in aumento di patrimonio rispettivo, in proporzione dell'ammontare risultante dalle domande di mutuo presentate dai danneggiati dei suddetti Comuni e frazioni di ciascuna delle Provincie di Catanzaro e di Cosenza.
[5]Le domande nelle quali non e' determinata la somma richiesta si intendono fatte per lire diecimila.
[6]Gli avanzi dei contributi che lo Stato versa annualmente all'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria andranno in aumento del patrimonio dell'Istituto di credito agrario Vittorio Emanuele III di Reggio Calabria. Cosi' pure saranno versate in aumento del patrimonio di tale istituto le attivita' residuali dopo compiuta la liquidazione dell'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria.
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Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 22 aprile 1923, n. 1047, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'articolo unico, comma 10) che "Restano ferme tutte le disposizioni contenute negli articoli 76, 77, 78, 79 e 80 del testo unico 9 aprile 1921, n. 932, in quanto non siano contrarie a quelle del presente articolo".
Testo vigente dal 21 maggio 1923 al 10 agosto 1928 · versione 3 su Normattiva