Art. 81
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[3]La Sezione potra' concedere mutui per acquisto di terreni anche per mettere in grado enti pubblici, cooperative agricole ed enti di credito agrario della Sicilia di acquistare fondi rustici per quotizzarli fra singoli agricoltori coltivatori diretti.
[4]Al pagamento degli interessi sui mutui ipotecari concessi dalla detta Sezione lo Stato concorre in misura non superiore al 2,50 per cento. Annualmente sara' stanziata nel bilancio del Ministero per l'agricoltura la somma occorrente per il pagamento della quota a carico dello Stato.
Testo vigente dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928 · versione 0 su Normattiva