Art. 83
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[1](Art. 3 R. D. L. 7 giugno 1920, n. 775).
[2]La Sezione e' autorizzata ad emettere cartelle secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.
[3]La Cassa dei Depositi e Prestiti, l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, la Cassa Nazionale delle Assicurazioni sociali la Cassa di risparmio Vittorio Emanuele per le Provincie siciliane e la Cassa di risparmio del Banco di Sicilia, quest'ultima per non oltre due decimi dei depositi raccolti, sono autorizzate ad acquistare tali cartelle, sulle quali e' data facolta' al Banco di Sicilia e alle dette Casse, nonche' alle Casse di risparmio ordinarie, di consentire anticipazioni.
Testo vigente dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928 · versione 0 su Normattiva