Art. 85

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[1](Art. 7 legge 31 marzo 1904, n. 140; art. 6, 7 e 8 legge 20 marzo 1906, n. 100; art. 1 legge 9 luglio 1908, n. 445).

[2]Le Sezione eseguira' le operazioni di credito agrario sia direttamente sia a mezzo di enti intermediari, con le norme che saranno stabilite nel regolamento.

[3]Si applicano ai Monti frumentari ed alle Casse agrarie della Sicilia le disposizioni di cui agli art. 71, 72 primo, secondo e terzo comma e 73 primo comma.

Testo vigente dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1922-04-09;932~art85 · fonte su Normattiva