Art. 86

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[1](Art. 24 e 27 legge 29 marzo 1906, n. 100).

[2]Il Ministero di agricoltura aprira' ogni anno in Sicilia due concorsi a premi; uno fra i Consorzi agrari o fra le Societa' agrarie che si siano costituite nella forma di societa' cooperativa con un capitale iniziale interamente versato di L. 10.000 almeno; l'altro fra le Casse agrarie o rurali che siano costituite nella forma di Societa' in nome collettivo.

[3]Per il conferimento dei premi alle istituzioni vincitrici dei concorsi e' stanziata nel bilancio della spesa del Ministero di Agricoltura la somma di lire 20.000 all'anno.

[4]Detti premi sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile.

Testo vigente dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1922-04-09;932~art86 · fonte su Normattiva