Art. 89
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[1](Art. 3. legge 8 ottobre 1920, n. 1479).
[2]Le anticipazioni sul fondo di cui ai decreti luogotenenziali 28 giugno 1917, n. 1035, 11 novembre 1917, n. 1831, 14 aprile 1918, n. 566, 14 luglio 1918, n. 1100, 15 settembre 1918, n. 1444, al R. D. 20 luglio 1919, n. 1414 e al R. Decreto-legge 13 marzo 1920, n. 421 potranno essere elevate sino a lire tre milioni per la Cassa provinciale di Cagliari e a lire due milioni per quella di Sassari, e saranno restituiti in venti annualita' uguali, a partire dal 31 dicembre 1931. Sulle dette anticipazioni non decorreranno interessi a favore dello Stato.
Testo vigente dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928 · versione 0 su Normattiva