Art. 9
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[2]A garanzia dei prestiti indicati al numero 1 dell'art. 5 puo' essere costituito un privilegio speciale sulle cose che serbono a coltivare ed a fornire il fondo, in quanto gia' non siano affette da privilegio legale.
[3]Alla validita' ed efficacia del privilegio e' necessario:
- a)che esso risulti da un atto scritto, anche se non autentico;
- b)che abbia acquistato data certa per effetto della registrazione presso l'ufficio del registro nella cui circoscrizione e' posto il fondo;
- c)che sia iscritto sopra un registro speciale tenuto dal Conservatore delle ipoteche del luogo nel quale e' situato l'immobile di cui fanno parte le cose sottoposte al privilegio e dove queste si trovano.
[4]Il detto privilegio puo' essere costituito per la durata del prestito che esso serve a garantire, e in ogni caso ((per una durata non maggiore di anni 3)). Tuttavia puo' essere validamente rinnovato, prima della scadenza, per un altro periodo non maggiore di tre anni.
[5]In caso di vendita degli oggetti sottoposti a privilegio ai sensi del presente articolo, ((non puo' essere eseguita)) la tradizione al compratore, se prima non sia stato soddisfatto il credito dell'Istituto mutuante.
[6]Il venditore che ne abbia eseguita la tradizione incorre nelle penalita' previste dall'art. 12, e il compratore e' tenuto a soddisfare il credito dell'Istituto mutuante, salva l'azione contro il venditore.
Testo vigente dal 6 ottobre 1922 al 10 agosto 1928 · versione 1 su Normattiva