Art. 91
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[1](Art. 2 D. L. L. 23 agosto 1917, n. 1592).
[2]Per la concessione dei mutui di miglioramento e per la piena efficacia della relativa garanzia ipotecaria, e' sufficiente la dimostrazione che il richiedente e' il legittimo possessore del fondo nel quale devono essere eseguite le opere di miglioramento.
[3]La dimostrazione del legittimo possesso sara' fatta mediante la presentazione dell'estratto storico catastale o anche a tenore delle disposizioni del codice civile, o, in difetto, con le modalita' stabilite della legge 19 giugno 1888, n. 5447 (serie 3ª) per i danneggiati dal terremoto della Liguria.
Testo vigente dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928 · versione 0 su Normattiva