Art. 93
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[1](Art. 9 D. L. L. 23 agosto 1917, n. 1592).
[2]Nei riguardi dei prestiti agrari le ricevute delle denunzie del bestiame, i bollettini di vendita e le ricevute di tali bollettini depositati negli uffici comunali, di cui agli articoli 4 e seguenti del regolamento 15 luglio 1898, n. 404, per le repressioni dell'abigeato in Sardegna, possono essere sottoposti a vincolo a favore dell'Istituto sovventore.
[3]Il vincolo dovra' essere annotato dal Segretario comunale, su semplice richiesta dell'Istituto, anche sul bollettino o richiesta madre, e deve rimanervi fino a quando l'Istituto non abbia dichiarato che il debito e' stato totalmente estinto.
[4]L'annotazione del vincolo produce, di pieno diritto, previlegio sul bestiame a favore dell'Istituto sovventore e divieto pel debitore di alienare o comunque distrarre il bestiame vincolato.
Testo vigente dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928 · versione 0 su Normattiva