Art. 94
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 10 legge 8 ottobre 1920, n. 1479).
[2]Le Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e di Sassari sono amministrate da Consigli di amministrazione, costituiti secondo le norme che saranno dettate nel regolamento.
[3]Il servizio di cassa sara' fatto dalla Tesoreria della provincia.
Testo vigente dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928 · versione 0 su Normattiva