Art. 94

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[1](Art. 10 legge 8 ottobre 1920, n. 1479).

[2]Le Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e di Sassari sono amministrate da Consigli di amministrazione, costituiti secondo le norme che saranno dettate nel regolamento.

[3]Il servizio di cassa sara' fatto dalla Tesoreria della provincia.

Testo vigente dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1922-04-09;932~art94 · fonte su Normattiva