Art. 95

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[1](Art. 17 e 19 Testo unico 10 novembre 1907, n. 844; art. 11 legge 8 ottobre 1920, n. 1479).

[2]Si applicano alle Casse provinciali, ai Monti frumentari ed alle Casse agrarie della Sardegna le disposizioni degli art. 70 e 73 del presente Testo unico.

Testo vigente dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1922-04-09;932~art95 · fonte su Normattiva