Art. 97
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[1](Art. 12 Testo unico 10 novembre 1907, n. 844).
[2]Tutti i terreni che, mediante i lavori idraulici lungo il corso dei fiumi, saranno guadagnati negli alvei inproduttivi dei medesimi andranno a far parte del patrimonio dei rispettivi Monti frumentari locali.
[3]Tali terreni, serbata la preferenza ai proprietari confinanti, saranno concessi in enfiteusi alle societa' cooperative riconosciute ed ai privati che ne facessero domanda, con le norme stabilite nel regolamento.
[4]A questo effetto i Comuni sono autorizzati a fare gratuitamente tali concessioni.
[5]Dai terreni comunali potra' essere dedotta una porzione, possibilmente in un solo apprezzamento, di superficie non minore di ettari due, e nel punto piu' vicino all'abitato, la quale sara' destinata a formare il campo sperimentale comunale.
[6]Tale campo sara' coltivato a cura e spese dell'amministrane del Monte, sotto la direzione della Cattedra ambulante, e la rendita o la perdita derivante dalla coltura saranno attribuite all'amministrazione del Monte.
[7]Per quei Monti che non avessero magazzino montuario, l'amministrazione provvedera' con locale conveniente, togliendolo, ove occorra, in affitto.
[8]Qualora non si potesse ottenere dal Comune il terreno per il campo sperimentale, questo potra' essere acquistato, su parere del Direttore della Cattedra ambulante, a cura dell'amministrazione del Monte con i mezzi che potranno anche essere eccezionalmente somministrati dalla Cassa provinciale di credito agrario.
Testo vigente dal 22 agosto 1922 al 6 ottobre 1922 · versione 0 su Normattiva