Art. 99

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[1](Art. 1 e 2 R. D. L. 22 aprile 1920, n. 516; art. 1 Regolamento approvato con R. D. 14 novembre 1920, n. 1703).

[2]Presso l'Istituto nazionale di credito per la Cooperazione e' istituita una Sezione di Credito fondiario ed agrario col fine di compiere le operazioni di credito agrario indicate negli articoli 5, 17 e 19 del presente testo unico a favore di Universita' agrarie e di associazioni di lavoratori agricoli legalmente costituite in ente morale o sotto forma di societa' cooperativa, che siano proprietarie o affittuarie di terreni o ne abbiano ottenuto il possesso per accordo consensuale o con provvedimento dell'autorita' amministrativa nei casi considerati dai Regi Decreti 2 settembre 1919, n. 1633 e 22 aprile 1920, n. 515.

[3]La Sezione suddetta costituisce un ente morale autonomo, con patrimonio separato e gestione distinta dall'Istituto nazionale di credito per la cooperazione.

Testo vigente dal 22 agosto 1922 al 10 agosto 1928 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1922-04-09;932~art99 · fonte su Normattiva