Art. 10
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 marzo 1888 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]Entro trenta giorni da che la perizia e' stata accettata dalle parti, od e' divenuta esecutiva per sentenza del magistrato, l'erario dovra' pagare agli interessati la totale somma stabilita per gli alberi morti o deperiti e la prima annata di raccolto dei vigneti distrutti. Le altre annate saranno pagate al primo settembre di ogni anno.
[2]Il consorzio delle provincie, del quale all'articolo seguente, dovra' rivalere della sua rata lo Stato, in base all'importo della totale spesa che ricade nella competenza di ciascun anno col limite e colle proporzioni stabilite dall'articolo medesimo.
Testo vigente dal 15 marzo 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva