Art. 11

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[1]Le spese per ispezioni, per gli studi e per le visite, sono a carico dello Stato. Quelle per la distruzione e per l'indennita' ai proprietari sono per una meta' a carico dello Stato e per una meta' a carico del consorzio obbligatorio di provincie. Il carico di ciascuna provincia non potra' eccedere l'ammontare di una sovrimposta di quattro centesimi sopra ogni lira d'imposta diretta governativa. E'autorizzato il Ministero di agricoltura, industria e commercio a formare, udito il parere della Commissione per la fillossera ed il Consiglio di Stato, la circoscrizione dei Consorzi di provincie come sara' consigliato dalle infezioni fillosseriche scoperte o che si potranno scoprire.

[2]Le sette provincie della Sicilia, sin dalla promulgazione della presente legge, formeranno un unico Consorzio obbligatorio.

Testo vigente dal 15 marzo 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-03-04;5252~art11 · fonte su Normattiva