Art. 13

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 marzo 1888 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Nessuna indennita' e' accordata al proprietario di un vigneto distrutto, che contravvenendo alla presente legge, avesse importata la fillossera nel proprio fondo, o che, avendo avuto conoscenza di un insolito deperimento delle viti, non lo avesse denunziato al sindaco.

Testo vigente dal 15 marzo 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1888-03-04;5252~art13 · fonte su Normattiva