Art. 13
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 marzo 1888 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Nessuna indennita' e' accordata al proprietario di un vigneto distrutto, che contravvenendo alla presente legge, avesse importata la fillossera nel proprio fondo, o che, avendo avuto conoscenza di un insolito deperimento delle viti, non lo avesse denunziato al sindaco.
Testo vigente dal 15 marzo 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva