Art. 14
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 marzo 1888 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Nessun compenso e' dovuto ai proprietari degli stabilimenti di orticoltura e di vivai di piante da frutta e da ornamento, nei quali fossero coltivate, promiscuamente con altre piante, viti riconosciute infette, per i danni che sono la conseguenza dei provvedimenti emanati dal Ministero di agricoltura a fine di distruggere la fillossera e di impedirne la diffusione.
Testo vigente dal 15 marzo 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva