Art. 15
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[1]Chi avra' importato od aiutato ad importare in Italia i prodotti proibiti dalla presente legge, od avra' trasgredito le prescrizioni dei delegati, relative ai provvedimenti indicati dall'articolo 6, incorrera' in una multa da lire 51 a lire 500.
[2]Le disposizioni vigenti in materia doganale sono applicabili alle contravvenzioni degli anzidetti divieti d'importazione.
Testo vigente dal 15 marzo 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva