Art. 16
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[1]Sara' punito con multa non minore di lire 500, e col carcere non minore di tre mesi, chiunque scientemente smerci piante infette di fillossera.
[2]Sara' punito con multa non minore di lire 1000 e col carcere non minore di sei mesi chiunque abbia dolosamente cagionata infezione fillosserica nell'altrui proprieta'.
Testo vigente dal 15 marzo 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva