Art. 16

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 marzo 1888 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Sara' punito con multa non minore di lire 500, e col carcere non minore di tre mesi, chiunque scientemente smerci piante infette di fillossera.

[2]Sara' punito con multa non minore di lire 1000 e col carcere non minore di sei mesi chiunque abbia dolosamente cagionata infezione fillosserica nell'altrui proprieta'.

Testo vigente dal 15 marzo 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1888-03-04;5252~art16 · fonte su Normattiva