Art. 17
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 marzo 1888 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Le persone nominate per la osservanza dei divieti emanati per impedire la esportazione di materie pericolose da comuni infetti o sospetti, sono considerate come agenti di polizia giudiziaria.
Testo vigente dal 15 marzo 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva