Art. 18
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[1]Sara' provveduto mediante regolamento per l'applicazione del presente decreto.
[2]Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
[3]Dato a Roma, addi' 4 marzo 1888.
[4]UMBERTO.
[5]B. Grimaldi. A. Magliani.
[6]Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Testo vigente dal 15 marzo 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva