Art. 3
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[1]Il Governo del Re e' autorizzato di aderire alla Convenzione fillosserica sottoscritta a Berna il 3 novembre 1881 e ad emettere i provvedimenti necessari per darvi esecuzione.
[2]Per le materie non contemplate nella suddetta Convenzione, e per gli Stati non aderenti alla Convenzione medesima, il Governo applichera' gli articoli 1 e 2 della legge vigente, salvo ad introdurre con decreti Reali le modificazioni che potranno essere necessarie per la loro applicazione ai casi speciali.
Testo vigente dal 15 marzo 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva