Art. 6
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[1]Appena ricevuta notizia della esistenza della infezione, il Ministero di agricoltura, industria e commercio dispone che, a mezzo di speciali delegati, venga ispezionata la localita' sospetta.
[2]Accertata la presenza dell'insetto, il Ministero stesso, udito il Comitato per la fillossera, determina quali provvedimenti abbiano ad adottarsi per impedirne la diffusione.
[3]Ove venga prescritto il metodo distruttivo, il Ministero ordina la determinazione delle aree infette e delle zone di sicurezza, alle quali la distruzione dovra' venire applicata. Ordina del pari la determinazione della zona di difesa.
[4]Ove non venisse prescritto il metodo di cui sopra, il Ministero ha facolta' di accordare ai proprietari dei terreni infetti una sovvenzione non maggiore di lire 100 per ettaro, a condizione che venga adoperato quel metodo curativo che venisse indicato dal Ministero stesso, udito l'avviso del Comitato per la fillossera.
[5]Qualora vi concorra il parere del Consiglio provinciale, puo' il Governo, udito l'avviso del Comitato di cui sopra, rendere obbligatorio pel territorio di uno o di piu' comuni il metodo curativo di cui al paragrafo precedente; in questo caso una quota delle spese, non minore del terzo, deve essere assunta dalla provincia.
Testo vigente dal 15 marzo 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva