Art. 7

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[1]Qualora si ordini la distruzione dei vitigni, e la cifra delle indennita' da pagarsi non ecceda la somma di lire 500, potra' intervenire un accordo fra il delegato ed il proprietario. Ove si tratti di cifra maggiore di lire 500, od il suddetto accordo non sia intervenuto, il pretore del luogo, sulla domanda del delegato per la ricerca della fillossera, prima di dare principio ai lavori, nomina un perito giudiziario ed insieme a lui accede nel fondo, entro 48 ore dalla domanda fatta per procedere, in continuazione, alla descrizione dello stato dei vitigni e degli altri vegetali, che avessero a distruggersi.

[2]Il pretore notifica agl'interessati il giorno e l'ora in cui accedera' sul luogo; gl'interessati hanno diritto di farsi rappresentare e di fare inserire nel verbale, di cui sopra, le dichiarazioni ed rilievi che stimassero opportuni nel loro interesse. Lo stesso diritto ha il delegato per la ricerca della fillossera, il quale dovra' indicare nel verbale gli elementi in ordine al grado d'infezione. Lo stesso delegato dovra' fare inserire nel verbale l'indicazione del numero delle viti infette e di quelle immuni nell'area infetta.

[3]Compiuto il verbale, il delegato anzidetto da' principio ai lavori, prescritti dal Ministero. I proprietari non possono arrestarne prosecuzione; e l'autorita' giudiziaria non puo' conoscere che degli effetti dell'atto amministrativo, esclusa ogni indagine intorno alla esistenza dell'insetto ed alla opportunita' dei rimedi adoperati per combatterlo.

Testo vigente dal 15 marzo 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-03-04;5252~art7 · fonte su Normattiva