Art. 10
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 agosto 1881 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Nessun compenso e' dovuto ai proprietari degli stabilimenti di orticoltura e di vivai di piante da frutta e da ornamento, nei quali fossero coltivate promiscuamente con altre piante viti riconosciute infette, per i danni che sono la conseguenza dei provvedimenti emanati dal Ministero d'Agricoltura a fine di distruggere la fillossera e di impedirne la diffusione.
Testo vigente dal 23 agosto 1881 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva