Art. 10

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 agosto 1881 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Nessun compenso e' dovuto ai proprietari degli stabilimenti di orticoltura e di vivai di piante da frutta e da ornamento, nei quali fossero coltivate promiscuamente con altre piante viti riconosciute infette, per i danni che sono la conseguenza dei provvedimenti emanati dal Ministero d'Agricoltura a fine di distruggere la fillossera e di impedirne la diffusione.

Testo vigente dal 23 agosto 1881 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1881-07-31;380~art10 · fonte su Normattiva