Art. 2
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Con decreti reali si potranno estendere, in tutto od in parte, alle spedizioni da un luogo all'altro del territorio nazionale, le proibizioni espresse nell'articolo precedente. Il divieto o le discipline pel trasporto possono, entro i limiti di cui sopra, essere, con disposizione ministeriale, applicate a territori nei quali si trovino uno o piu' centri d'infezione e che percio' sono dichiarati infetti. Possono del pari essere decretati pe' territori semplicemente sospetti di essere invasi dalla fillossera.
Testo vigente dal 23 agosto 1881 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva