Art. 4
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In conformita' del Regio decreto 3 marzo 1881, n° 88 (Serie 3ª), e' data facolta' al Ministero stesso di introdurre nell'isola di Montecristo magliuoli di specie o varieta' di viti americane riconosciute resistenti alla fillossera all'esclusivo scopo di formarvi un vivaio a spese e sotto la direzione dell'Amministrazione dell'Agricoltura, e previa le cautele che, udito il parere della Commissione della fillossera, saranno riconosciute necessarie.
Testo vigente dal 23 agosto 1881 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva