Art. 5
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[1]Le persone delegate dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio alla sorveglianza per la ricerca della fillossera hanno dritto di entrare ovunque sono viti per praticarvi le volute indagini.
[2]I sindaci hanno l'obbligo di esercitare una rigorosa sorveglianza sopra tutta la superficie del territorio comunale per conoscere, senza ritardo, se in qualche localita' sienvi indizi di invasione fillosserica.
[3]I sindaci ed i sottoprefetti i quali venissero, per denunzia di qualsiasi cittadino od associazione, od altrimenti, a notizia della presenza accertata o temuta della fillossera sopra qualsiasi pianta di vite, entro o fuori di un vigneto, debbono immediatamente e possibilmente per telegrafo informarne il prefetto della provincia ed il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.
Testo vigente dal 23 agosto 1881 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva