Art. 5

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[1]Le persone delegate dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio alla sorveglianza per la ricerca della fillossera hanno dritto di entrare ovunque sono viti per praticarvi le volute indagini.

[2]I sindaci hanno l'obbligo di esercitare una rigorosa sorveglianza sopra tutta la superficie del territorio comunale per conoscere, senza ritardo, se in qualche localita' sienvi indizi di invasione fillosserica.

[3]I sindaci ed i sottoprefetti i quali venissero, per denunzia di qualsiasi cittadino od associazione, od altrimenti, a notizia della presenza accertata o temuta della fillossera sopra qualsiasi pianta di vite, entro o fuori di un vigneto, debbono immediatamente e possibilmente per telegrafo informarne il prefetto della provincia ed il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Testo vigente dal 23 agosto 1881 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1881-07-31;380~art5 · fonte su Normattiva