Art. 6
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[1]Appena ricevuta tale partecipazione, il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio dispone che a mezzo di speciali delegati venga ispezionata la localita' sospetta.
[2]Accertata la presenza della fillossera, i delegati provvedono: allo immediato isolamento della localita' sulla quale e' stato scoperto l'insetto; alla determinazione della zona infetta, e fanno al Ministero le proposte in ordine alla estensione da dare alla zona di sicurezza, tutte le volte che debba superare i 10 metri, ed alla zona di difesa.
[3]Ministero, udita la Commissione per la fillossera, statuisce sulle anzidette proposte, e prescrive o i metodi curativi suggeriti dalla scienza, o la distrazione della zona infetta e di quella di sicurezza.
Testo vigente dal 23 agosto 1881 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva