Art. 7
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[1]Ove si dovesse applicare il sistema distruttivo, prima di dar principio ai lavori, un perito scelto di accordo dal prefetto e dal proprietario, ed in difetto una Commissione di tre periti, scelti l'uno dal prefetto della provincia, l'altro dal proprietario interessato ed il terzo dal presidente del Tribunale civile, procedono colla massima sollecitudine alla stima dei vegetali e dei frutti da distruggere.
[2]Quando il proprietario non nominasse il suo perito nel termine stabilito, provvedera' il prefetto.
[3]Senza arrestare l'esecuzione dei provvedimenti per l'applicazione del sistema distruttivo, ove le parti non intendano di acquietarsi alla stima, possono fra 30 giorni esperire la propria azione davanti l'autorita' giudiziaria. In tali casi il prefetto rappresentera' lo Stato e la provincia.
[4]L'autorita' giudiziaria non deve conoscere che degli effetti dell'atto amministrativo, esclusa ogni indagine intorno all'esistenza dell'insetto, ed alla opportunita' dei rimedi adoperati per combatterlo.
[5]La sentenza dell'autorita' giudiziaria sara' esecutoria provvisoriamente non ostante appello.
Testo vigente dal 23 agosto 1881 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva