Art. 8
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[1]Ai proprietari dei vigneti colpiti dalle disposizioni della presente legge saranno liquidate le indennita' sulle basi seguenti:
[2]Per le zone infette sara' tenuto conto del grado di infezione e della presumibile durata delle viti; per la zona di sicurezza della presumibile durata delle viti in rapporto al pericolo di invasione al quale le viti stesse sono esposte. Gli elementi in ordine al grado di infezione ed alla presumibile durata delle viti sono fornite dal delegato fillosserico, facendone constare merce' processo verbale da lui redatto in contraddizione degli interessati ed in presenza di una persona esperta designata dal presidente della Commissione ampelografica provinciale, e non possono essere sottoposti a controllo di periti od a discussione innanzi ai magistrati, salvo il ricorso al Ministero di Agricoltura.
[3]Nel caso venga vietata per un numero determinato di anni qualsiasi coltura sul terreno di un vigneto distrutto, il proprietario ha dritto ad una indennita' corrispondente alla parte perduta del valore del fitto medio, che potrebbe essere ricavato dal terreno, durante il tempo della proibizione.
[4]Nessuna indennita' e' accordata al proprietario che avesse importata la fillossera nel proprio fondo, contravvenendo alla presente legge.
Testo vigente dal 23 agosto 1881 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva