Art. 9
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[1]Le spese per le ispezioni, per gli studi e per le visite sono a carico dello Stato.
[2]Quelle per i metodi curativi, per la distruzione dei vigneti e le relative indennita' ai proprietari sono, per una meta' a carico dello Stato, e per l'altra meta' a carico della provincia, e costituiscono una spesa obbligatoria.
[3]Il carico della provincia pero' non potra' eccedere l'ammontare di una sovrimposta di 4 centesimi sopra ogni lira d'imposta diretta governativa.
Testo vigente dal 23 agosto 1881 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva