Art. unico (Approvazione)
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[1]E' approvato l'annesso testo unico delle leggi 6 giugno 1901, n. 355; 7 luglio 1907, n. 490; 24 maggio 1874, n. 1934; 30 maggio 1875, n. 2517; 29 marzo 1877, n. 3767; 3 aprile 1879, n. 4810; 14 luglio 1881, n. 301; 29 aprile 1883, n. 1295; 12 febbraio 1888, n. 5252, e 26 giugno 1913, n. 786, visto, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.
[2]Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
[3]Dato a Roma, addi' 23 agosto 1917.
[4]TOMASO DI SAVOIA.
[5]Boselli - Raineri - Orlando - Meda - Carcano - Fera.
[6]Visto, Il guardasigilli: Sacchi.
Testo vigente dal 22 settembre 1917 al 1 luglio 1929 · versione 0 su Normattiva