Art. 1
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[1]TESTO UNICO DELLE LEGGI per la fillossera e per i Consorzi antifillosserici.
[2]Art. 1.
[3]E' sospesa l'importazione ed il transito:
- a)delle barbatelle, dei magliuoli o tralci di ogni specie di viti, delle uve fresche intatte o pigiate, delle foglie e di qualsiasi altra parte della vite, dei pali o tutori e dei sostegni, di ogni sorta, delle viti, gia' usati;
- b)delle piante e delle parti vive di piante di qualsivoglia specie;
- c)dei concimi vegetali o misti.
Testo vigente dal 22 settembre 1917 al 1 luglio 1929 · versione 0 su Normattiva