Art. 1

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[1]TESTO UNICO DELLE LEGGI per la fillossera e per i Consorzi antifillosserici.

[2]Art. 1.

[3]E' sospesa l'importazione ed il transito:

  • a)delle barbatelle, dei magliuoli o tralci di ogni specie di viti, delle uve fresche intatte o pigiate, delle foglie e di qualsiasi altra parte della vite, dei pali o tutori e dei sostegni, di ogni sorta, delle viti, gia' usati;
  • b)delle piante e delle parti vive di piante di qualsivoglia specie;
  • c)dei concimi vegetali o misti.

Testo vigente dal 22 settembre 1917 al 1 luglio 1929 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.luogotenenziale:1917-08-23;1474~art1 · fonte su Normattiva