Art. 10

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[1]Fuori dei casi di cui all'art. 8, le spese per la distruzione sono per una meta' a carico del Consorzio obbligatorio di Provincie. Il carico di ciascuna Provincia non potra' eccedere l'ammontare di una sovrimposta di quattro centesimi per ogni lira d'imposta erariale principale.

[2]Il Ministero dell'agricoltura e' autorizzato, sentito il parere della Commissione consultiva per la difesa contro le malattie delle piante ed il Consiglio di Stato, a formare la circoscrizione dei Consorzi di Provincie, come sara' consigliato dalle infezioni fillosseriche scoperte o che si potranno scoprire.

Testo vigente dal 22 settembre 1917 al 1 luglio 1929 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.luogotenenziale:1917-08-23;1474~art10 · fonte su Normattiva