Art. 11
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[1]Nessuna indennita' e' dovuta ai proprietari per le viti distrutte nella zona infetta e in quella di sicurezza, la quale ultima non potra' superare la larghezza di 10 metri.
[2]Tuttavia il Ministero puo' accordare speciali sussidi, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento, quando la distruzione delle viti abbia avuto luogo nei fondi appartenenti a piccoli proprietari viticoltori, o coltivati direttamente da piccoli coloni o fittuari.
Testo vigente dal 22 settembre 1917 al 1 luglio 1929 · versione 0 su Normattiva