Art. 12
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Nessun compenso e' dovuto ai proprietari degli stabilimenti di orticoltura e di vivai di piante da frutta e da ornamento, nei quali fossero coltivate, promiscuamente con altre piante, viti riconosciute infette, per i danni che sono la conseguenza dei provvedimenti emanati dal Ministero di agricoltura a fine di distruggere la fillossera e di impedirne la diffusione.
Testo vigente dal 22 settembre 1917 al 1 luglio 1929 · versione 0 su Normattiva