Art. 13
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[1]E' data facolta' al Governo del Re di nominare commissari Regi con giurisdizione sopra una o piu' Provincie, delegando loro, in tutto o in parte, le attribuzioni del Ministero.
[2]E' pure fatta facolta' al Governo del Re di emettere mandati di anticipazioni anche superiori alle L. 30.000.
Testo vigente dal 22 settembre 1917 al 1 luglio 1929 · versione 0 su Normattiva