Art. 13

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 settembre 1917 al 1 luglio 1929. Leggi il testo vigente →

[1]E' data facolta' al Governo del Re di nominare commissari Regi con giurisdizione sopra una o piu' Provincie, delegando loro, in tutto o in parte, le attribuzioni del Ministero.

[2]E' pure fatta facolta' al Governo del Re di emettere mandati di anticipazioni anche superiori alle L. 30.000.

Testo vigente dal 22 settembre 1917 al 1 luglio 1929 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.luogotenenziale:1917-08-23;1474~art13 · fonte su Normattiva