Art. 14
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[1]In tutte le Provincie del Regno, nelle quali sara' ritenuto necessario, dovranno istituirsi, col concorso dello Stato, Consorzi fra i proprietari di vigneti e di terreni vitati, secondo le norme della presente legge e per gli scopi seguenti:
- a)la vigilanza contro la diffusione della fillossera e la esecuzione delle operazioni di difesa contro di essa nel territorio del Consorzio;
- b)l'esplorazione dei vigneti, per ricercare ed accertare la eventuale esistenza della infezione fillosserica;
- c)l'istituzione di vivai di viti resistenti per la ricostituzione e il nuovo impianto di vigneti, oltre il promuovere la ricostituzione dei vigneti invasi o distrutti dalla fillossera;
- d)la diffusione, mediante scritti, conferenze ed esercitazioni pratiche, delle nozioni intorno alla fillossera ed all'uso delle viti resistenti.
[2]I detti Consorzi potranno anche estendere la loro azione alla difesa dei vigneti e terreni vitati contro altre infezioni e, in genere, procurare colla cooperazione i mezzi atti a favorire la prosperita' della viticoltura.
Testo vigente dal 22 settembre 1917 al 1 luglio 1929 · versione 0 su Normattiva