Art. 14

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[1]In tutte le Provincie del Regno, nelle quali sara' ritenuto necessario, dovranno istituirsi, col concorso dello Stato, Consorzi fra i proprietari di vigneti e di terreni vitati, secondo le norme della presente legge e per gli scopi seguenti:

  • a)la vigilanza contro la diffusione della fillossera e la esecuzione delle operazioni di difesa contro di essa nel territorio del Consorzio;
  • b)l'esplorazione dei vigneti, per ricercare ed accertare la eventuale esistenza della infezione fillosserica;
  • c)l'istituzione di vivai di viti resistenti per la ricostituzione e il nuovo impianto di vigneti, oltre il promuovere la ricostituzione dei vigneti invasi o distrutti dalla fillossera;
  • d)la diffusione, mediante scritti, conferenze ed esercitazioni pratiche, delle nozioni intorno alla fillossera ed all'uso delle viti resistenti.

[2]I detti Consorzi potranno anche estendere la loro azione alla difesa dei vigneti e terreni vitati contro altre infezioni e, in genere, procurare colla cooperazione i mezzi atti a favorire la prosperita' della viticoltura.

Testo vigente dal 22 settembre 1917 al 1 luglio 1929 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.luogotenenziale:1917-08-23;1474~art14 · fonte su Normattiva