Art. 16

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[1]Sara' ritenuta necessaria la costituzione di Consorzi quando il quarto dei proprietari di vigneti e terreni vitati, possedenti almeno il terzo della superficie vitata di un determinato territorio, ne facciano domanda al prefetto.

[2]Ricevuta la domanda dei proprietari, il prefetto, sentito il parere della Commissione provinciale e del R. commissario, stabilira' la circoscrizione del Consorzio.

Testo vigente dal 22 settembre 1917 al 1 luglio 1929 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.luogotenenziale:1917-08-23;1474~art16 · fonte su Normattiva