Art. 16
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[1]Sara' ritenuta necessaria la costituzione di Consorzi quando il quarto dei proprietari di vigneti e terreni vitati, possedenti almeno il terzo della superficie vitata di un determinato territorio, ne facciano domanda al prefetto.
[2]Ricevuta la domanda dei proprietari, il prefetto, sentito il parere della Commissione provinciale e del R. commissario, stabilira' la circoscrizione del Consorzio.
Testo vigente dal 22 settembre 1917 al 1 luglio 1929 · versione 0 su Normattiva