Art. 18
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 settembre 1917 al 1 luglio 1929. Leggi il testo vigente →
Il ministero di agricoltura, sentito il parere della Commissione consultiva per la difesa contro le malattie delle piante, potra' ordinare la costituzione di Consorzi quando la loro mancanza costituisca un danno od un pericolo per le Provincie o per i Comuni finitimi, ovvero si tratti della difesa di importanti regioni vitate ancora immuni.
Testo vigente dal 22 settembre 1917 al 1 luglio 1929 · versione 0 su Normattiva