Art. 19

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Potranno assumere le funzioni di Consorzi le associazioni, unioni o Societa' cooperative regolarmente costituite che dal Ministero di agricoltura, udito il parere della Commissione consultiva per la difesa contro le malattie delle piante, siano giudicate in grado di adempiere all'ufficio dei Consorzi stessi. In tal caso saranno a dette associazioni estese le disposizioni degli articoli 25, 28, 32, 35 del presente testo unico.

Testo vigente dal 22 settembre 1917 al 1 luglio 1929 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.luogotenenziale:1917-08-23;1474~art19 · fonte su Normattiva