Art. 2

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[1]Sono permessi dal 1° novembre al 31 maggio, la importazione ed il transito dei fiori recisi e delle frutta, escluse quelle delle cucurbitacee.

[2]E' data facolta' al Ministero di agricoltura di permettere:

  • a)l'importazione ed il transito delle vinacce fermentate e delle sanse destinate a solo oggetto di estrarne olio;
  • b)l'introduzione, sino al 30 giugno, delle foglie di gelso provenienti da luoghi riconosciuti immuni da fillossera, e cio' a solo scopo di bachicoltura.

[3]Potra' lo stesso Ministero, con quelle norme che si crederanno necessarie, introdurre dall'estero vegetali, compresi nei divieti, per uso di pubblici Istituti di botanica, e nel solo caso di accertata provenienza immediata dai luoghi in cui non si coltiva affatto la vite.

Testo vigente dal 22 settembre 1917 al 1 luglio 1929 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.luogotenenziale:1917-08-23;1474~art2 · fonte su Normattiva