Art. 2
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[1]Sono permessi dal 1° novembre al 31 maggio, la importazione ed il transito dei fiori recisi e delle frutta, escluse quelle delle cucurbitacee.
[2]E' data facolta' al Ministero di agricoltura di permettere:
- a)l'importazione ed il transito delle vinacce fermentate e delle sanse destinate a solo oggetto di estrarne olio;
- b)l'introduzione, sino al 30 giugno, delle foglie di gelso provenienti da luoghi riconosciuti immuni da fillossera, e cio' a solo scopo di bachicoltura.
[3]Potra' lo stesso Ministero, con quelle norme che si crederanno necessarie, introdurre dall'estero vegetali, compresi nei divieti, per uso di pubblici Istituti di botanica, e nel solo caso di accertata provenienza immediata dai luoghi in cui non si coltiva affatto la vite.
Testo vigente dal 22 settembre 1917 al 1 luglio 1929 · versione 0 su Normattiva